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Cassazione conferma l’orientamento:
“le circolari? Atti non vincolanti”.
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Ci risiamo: la Cassazione torna ancora su un argomento che, ai più, potrebbe apparire solo un tecnicismo tanto da non dare il giusto peso alla cosa ovvero, la valenza giuridica e normativa delle circolari, atti amministrativi interni alle varie amministrazioni pubbliche con cui si forniscono indirizzi uniformi di azione ai propri dipendenti, al fine di regolamentare l’attività d’ufficio. Già da tempo, la giurisprudenza era chiara e consolidata: in quanto atti amministrativi interni, non sono vincolanti per i soggetti esterni all’amministrazione emanante. Eppure, spesso e volentieri divengono “scudi” per taluni dipendenti pubblici, abili a scaricare proprie inadempienze o svogliatezze sulla presenza di circolari che impedirebbero loro di soddisfare l’utente. In taluni casi, si arriva a circolari che impongono determinate condotte anche ai visitatori e fruitori del relativo ufficio, in un evidente quanto inopportuno delirio di onnipotenza da parte del relativo dirigente.

Ebbene, sappiate che per gli estranei all’ufficio, le circolari sono pari a carta straccia… Sono e rimangono un problema per il dipendente, non certo per l’utente. Nonostante decenni di consolidata giurisprudenza in materia e la chiarezza della gerarchia delle fonti, la Cassazione è dovuta tornare in argomento, con ordinanza della Sezione V civile nr. 15385/2026 del 20/5/2026 della quale riporto i passi salienti ed inerenti appunto alla valenza normativa delle circolari:

“[…] 2.2. Va premesso che le circolari non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; […]
2.3. Con l’ordinanza 6 giugno 2024 n. 15886, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è ritornata sul tema della valenza delle Circolari, ribadendo che, in conformità anche agli orientamenti della giustizia amministrativa, nella materia tributaria le circolari non sono fonti del diritto […]

Perché è importante tutto questo? Perché NON siamo obbligati ad obbedire alle circolari altrui! Quindi, anche se appese in bella mostra e qualsiasi sia il richiamo di taluni solerti dipendenti, all’invito ad ottemperare a qualsivoglia indicazione derivante e “imposta” da una circolare interna, la risposta sarà sempre e solo “Se ritengo opportuno sì altrimenti, no grazie!”, con buona pace dell’ego dirigenziale che può anche andare a circolare altrove.

Eppure, nonostante la granicità del principio giuridico, assistiamo ancora oggi ad un proliferare incontrollato di circolari impositive verso terzi, in qualsiasi ambito, specialmente quello ospedaliero dove capita sovente che, in ogni reparto, il relativo dirigente abbia emanato oscure e criptiche circolari cui, secondo loro, il cittadino dovrebbe uniformarsi. Ma è il cittadino a lavorare per loro o, forse, sono loro a lavorare per il cittadino? E quindi, sai che ci fai con la tua bella circolare? Un aeroplanino di carta o un bellissimo origami ma, sicuramente, non smerigli gli zebedei altrui, quanto meno i miei!

Infine, ai dipendenti soggetti alle relative Amministrazioni, vorrei ricordare una cosa: come ribadito dalla Cassazione, la circolare è mero atto amministrativo interno, non fonte del diritto. Ciò significa che la sua osservazione è soggetta ad una valutazione che, di volta in volta, il dipendente deve eseguire ovvero: è opportuno che io applichi le direttive della circolare? Se il contenuto della stessa, applicato al caso specifico, non vìola nessuna norma superiore, allora sì, potete applicarla. In caso contrario, NON VA SEGUITA poiché, anche qui, la giurisprudenza è chiara: davanti ad una violazione, il soggetto (chiunque esso sia) deve optare per quella che vìoli la fonte meno importante. Essendo la circolare l’ultima delle regole da seguire, ecco che basta qualsivoglia fonte del diritto con cui la circolare vada in constrasto che siete autorizzati dalla legge a NON APPLICARLA! Basta motivare a dovere, di volta in volta, il perché avete disatteso le indicazioni in essa riportate. Vi faccio un esempio: io ero un Maresciallo dei Carabinieri e l’Arma ha una circolare per ogni cosa (d’altronde, dove finisce la logica inizia l’Arma dei Carabinieri…). Fino a quando ero in servizio, esisteva una circolare che impediva al personale dell’Arma di salire a bordo delle ambulanze per “scortare” eventuali soggetti ma ci si doveva limitare a seguirle a bordo della propria autovettura di servizio. Di per sè, l’indicazione ha una logica: sali a bordo di un mezzo che non è dell’Amministrazione ergo, non ci salire. Ma quando un carabiniere dovrebbe salire a bordo di un’ambulanza se non è lui il paziente? Beh, per esempio, quando si è dovuto intervenire su un soggetto e, a seguito di colluttazione, si richiede l’intervento dei sanitari. Ora, se quel soggetto, come sovente accadeva, si è reso responsabile di un reato o ha manifestato la propria pericolosità ed aggressività, è opportuno che venga lasciato in compagnia del solo personale sanitario che, spesso, non sono altro che giovani volontari senza alcuna preparazione se non quella sanitaria? Se si ha la certezza della pericolosità, non si sta mettendo a repentaglio l’incolumità e la sicurezza degli operatori del 118? Certo che sì. Ecco quindi che la circolare inizia a “vacillare” poiché, se il personale viene aggredito, come si interviene se si è su di un altro mezzo? Non si mette forse a repentaglio la sicurezza non solo dei sanitari ma anche di tutti gli altri utenti della strada? Certo che sì! Essendo vigente l’art. 55 del codice di procedura penale, esso sì fonte del diritto e quindi veramente vincolante, con buona pace della circolare, il Maresciallo Billeci spesso e volentieri saliva a bordo delle ambulanze, ovviamente quando lo riteneva opportuno.

Tantissime volte mi sono sentito dire che rischiavo poiché “la circolare dice che… e tu la stai violando”. Io ho sempre risposto che, fino a quando in sede giudiziaria tale frase non rappresentasse un’esimente (e non lo è!), avrei continuato ad operare per come ritenevo giusto farlo, assumendomene ovviamente tutte le responsabilità e che, se proprio ritenessero errata la mia condotta, non dovevano fare altro che aprire il relativo procedimento disciplinare. Risultato? In quasi 18 anni di servizio, ho subito solo 1 procedimento disciplinare per violazione di circolari ed è stato il seguente: punito con ben due giorni di consegna poiché, in data 14 gennaio 2022, avrei violato la circolare emanata in data 24 gennaio 2022

Non ho contestato la punizione né proposto ricorso alcuno poiché ritengo essere motivo di vanto ed orgoglio riuscire a violare delle circolari ancora prima che esse vengano emanate e poiché credo che sia una prova, palese, di cosa stesse accadendo in periodo di “pandemenza”: un uso distorto, tirannico e oltre modo afflittivo delle fonti del diritto, ciò che stavo e sto ancora testimoniando al Mondo intero!

Ecco perché è importante conoscere il reale “potere” delle cose: per saper distinguere gli obblighi dai soprusi. I primi, servono a mantenere civile la vita sociale. I secondi, servono solo a garantire privilegi a chi non dovrebbe nemmeno ricoprire alcuna carica pubblica. Sapere come stanno realmente le cose ci consente di far valere i nostri diritti senza delegare-demandare la nostra difesa ad altri ed essere, così, i primi responsabili della difesa del vivere sociale, civile e democratico.

E, per farlo, non serve essere marescialli ne avvocati ma solo cittadini consapevoli, pronti ad assumersi la responsabilità di difendere ciò in cui credono.

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