In data 22/09/2025 è stata pubblicata la seguente circolare, avente oggetto: “Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2025/2026 anti COVID-19“, a firma della D.ssa Maria Rosaria Campitiello.

Nel corpo della stessa, si può leggere la seguente indicazione operativa: “è possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale), fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso o valutazioni cliniche;”. Alla circolare vi sono diversi allegati, tant’è che il documento conta ben 574 pagine! Avendo tempo, pazienza e voglia di leggere, si scopre che, a pagina 242, nell’RCP del Vaccino denominato “Comirnaty LP.8.1 3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile Vaccino a mRNA anti-COVID-19”, al punto 4.5, viene riportato che: “Non sono stati effettuati studi d’interazione. La somministrazione concomitante di Comirnaty LP.8.1 con altri vaccini non è stata studiata.”. Ritenendo i due passaggi contrastanti fra loro, mi sono adoperato per richiedere chiarimenti, inviando una PEC direttamente alla firmataria nonché ai singoli referenti indicati nel documento, richiesta che ha trovato gentile riscontro da parte della D.ssa Campitiello la quale, così mi risponde:

Quindi la circolare delinea “principi generali subordinati al rispetto delle informazioni regolatorie ed alle valutazioni cliniche caso per caso“... Vi risulta che, finora, sia andata così? A me no anzi, credo che i medici abbiano assolutamente ignorato le informazioni regolatorie e si siano astenuti da valutazioni cliniche ad personam, visto che si è vaccinato chiunque, senza se e senza ma, anche in assenza di dati… Informazioni che, come la stessa D.ssa Campitiello sostiene, devono essere considerate dai medici nel loro processo decisionale… Ergo, è il singolo medico che deve (e doveva) decidere se procedersi o meno a vaccinazione, in ogni singolo e specifico caso!
La gentile D.ssa Campitiello si spinge oltre e sottolinea anche in che modo il medico deve svolgere questo sacrosanto e personale processo decisionale ovvero, “nell’ottica della massima cautela e appropriatezza clinica”… Primum: non nocere… Anche qui, vi risulta sia andata così finora? A me no e non solo a me, visti i medici puniti, sospesi o radiati dai rispettivi ordini per l’esito dei loro personali processi decisionali che li portavano a decidere di non vaccinare. Venivano bollati come “No-Vax”, sottoposti a gogna mediatica nonché a processo disciplinare.
Seppure la mia richiesta chiarimenti riguardava il possibile contrasto sulla vaccinazione concomitante, credo che la logica della risposta possa essere estesa anche a tutti gli altri aspetti “dubbi” che tali farmaci presentano poiché, se è l’assenza di informazioni che deve spingere alla massima cautela, credo che si debba essere estremamente cauti anche quando i dati mancanti riguardino la genotossicità, il potenziale cancerogeno, le donne in gravidanza o allattamento, i guariti, l’interazione farmacologica. D’altronde, se mancano i dati, come si può procedere nel processo decisionale con massima cautela? Eppure, non credo che si sia agito così anzi… l’esatto contrario! Le circolari ministeriali erano (e sono) diventate la scusa per procedere senza porsi domande. Ad ogni dubbio o obiezione la risposta era (ed è) sempre la stessa: lo dicono le circolari ministeriali!
Ebbene, cari medici dalla siringa facile e solerti dirigenti, leggete bene le circolari poiché, fin dall’inizio, era chiara una ed una cosa soltanto: la responsabilità finale della scelta era (ed è) personale del singolo medico che NON poteva NON sapere di dover operare nel rispetto delle indicazioni e delle condizioni d’uso che, come sottolineato dalla stessa D.ssa Campitiello, erano e rimangono i riferimenti normativi e regolatori primari, purtroppo sistematicamente disattesi.
Ed adesso, cari medici, come la mettiamo? Perché il Ministero, qualora non ve ne foste accorti finora, vi ha lasciato soli… La scelta (e quindi l’eventuale colpa) è e rimane vostra… Nella mia ignoranza e follia, non essendo un avvocato, credo che tale documento possa rivelarsi molto utile a tutti quei medici che, invece, avendo fatto quanto indicato dal Ministero ovvero un’accurata, coscienziosa e cauta valutazione del singolo e specifico caso, si siano ritrovati comunque accusati, puniti a vario titolo. Stando a quanto scritto dal Ministero e dalla D.ssa Campitiello, si evince chiaramente come tali punizioni siano state ingiuste ed arbitrarie. Come si può punire chi ha fatto ciò che il Ministero ritenga vada (e andava) fatto ovvero l’agire in un’ottica di massima cautela?
Il documento è a disposizione di tutti coloro che si stanno difendendo nelle diverse sedi. Basta contattarmi e l’avrete a titolo gratuito poiché ritengo doveroso dare una mano a quei medici che si sono guardati dentro ed hanno sentito di dover agire nell’unico interesse del paziente. Vi siete dimostrati dei Giusti e, qualunque cosa dicano di voi per questo, avete ed avrete sempre il mio massimo rispetto. Servitori, mai servi!
N.B.: Se qualcuno stesse pensando di usare il c.d. “scudo penale” lo invito a leggere attentamente anche quello… Perché l’eventuale “scudo” non copre dalla “colpa grave” ed è comunque “attivo” solo e soltanto se si seguono le linee guida ovvero i riferimenti normativi e regolatori in atto… Stando al contenuto della circolare, letta la risposta della D.ssa Campitiello, anche uno stupido si renderebbe conto che agire in contrasto con quanto contenuto negli RCP o in violazione del principio di massima cautela è e sarà sempre punibile perché, avendo violato le indicazioni e la buona prassi, lo scudo non può essere legalmente vigente e, qualora lo si volesse attivare comunque, la violazione consapevole degli RCP e della buona prassi raffigurerebbe il dolo eventuale o, appunto, la colpa grave facendo venire comunque meno l’efficacia dello scudo… Insomma: buon giusto processo a tutti voi!



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